Il 10 dicembre 1948, l'Assemblea Generale delle
Nazioni Unite approva e proclama la
Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, il cui
testo completo è stampato di seguito.
Dopo questa solenne deliberazione, l'Assemblea delle
Nazioni Unite diede istruzioni al Segretario Generale
di provvedere a diffondere ampiamente questa
Dichiarazione e, a tal fine, di pubblicarne e
distribuirne il testo non soltanto nelle cinque lingue
ufficiali dell'Organizzazione internazionale, ma anche
in quante altre lingue fosse possibile usando ogni
mezzo a sua disposizione. Il testo ufficiale della
Dichiarazione è disponibile nelle lingue ufficiali
delle Nazioni Unite, cio in cinese, francese,
inglese, russo e spagnolo.
DICHIARAZIONE UNIVERSALE DEI DIRITTI UMANI
Preambolo
Considerato
che il riconoscimento della dignità inerente a
tutti i membri della famiglia umana e dei
loro diritti, uguali ed inalienabili, costituisce il
fondamento della libertà, della giustizia e
della pace nel mondo;
Considerato che il disconoscimento e il disprezzo
dei diritti umani hanno portato ad atti di barbarie
che offendono la coscienza dell'umanità , e che
l'avvento di un mondo in cui gli esseri umani godano
della libertà di parola e di credo e della
libertà dal timore e dal bisogno è stato
proclamato come la più alta aspirazione dell'uomo;
Considerato che è indispensabile che i diritti
umani siano protetti da norme giuridiche, se si vuole
evitare che l'uomo sia costretto a ricorrere, come
ultima istanza, alla ribellione contro la tirannia e
l'oppressione;
Considerato che è indispensabile promuovere lo
sviluppo di rapporti amichevoli tra le Nazioni;
Considerato che i popoli delle Nazioni Unite hanno
riaffermato nello Statuto la loro fede nei diritti
umani fondamentali, nella dignità e nel valore
della persona umana, nell'uguaglianza dei diritti
dell'uomo e della donna, ed hanno deciso di promuovere
il progresso sociale e un miglior tenore di vita in
una maggiore libertà ;
Considerato che gli Stati membri si sono impegnati
a perseguire, in cooperazione con le Nazioni Unite, il
rispetto e l'osservanza universale dei diritti umani e
delle libertà fondamentali;
Considerato che una concezione comune di questi
diritti e di questa libertà è della massima
importanza per la piena realizzazione di questi
impegni;
L'ASSEMBLEA GENERALE
proclama
la presente dichiarazione universale dei diritti
umani come ideale comune da raggiungersi da tutti i
popoli e da tutte le Nazioni, al fine che ogni
individuo ed ogni organo della società , avendo
costantemente presente questa Dichiarazione, si sforzi
di promuovere, con l'insegnamento e l'educazione, il
rispetto di questi diritti e di queste libertà e di garantirne, mediante misure progressive di
carattere nazionale e internazionale, l'universale ed
effettivo riconoscimento e rispetto tanto fra i popoli
degli stessi Stati membri, quanto fra quelli dei
territori sottoposti alla loro giurisdizione.
Articolo 1
Tutti gli esseri umani nascono liberi ed eguali in
dignità e diritti. Essi sono dotati di ragione
e di coscienza e devono agire gli uni verso gli altri
in spirito di fratellanza.
Articolo 2
Ad ogni individuo spettano tutti i diritti e tutte
le libertà enunciate nella presente
Dichiarazione, senza distinzione alcuna, per ragioni
di razza, di colore, di sesso, di lingua, di
religione, di opinione politica o di altro genere, di
origine nazionale o sociale, di ricchezza, di nascita
o di altra condizione. Nessuna distinzione sarà
inoltre stabilita sulla base dello statuto politico,
giuridico o internazionale del paese o del territorio
cui una persona appartiene, sia indipendente, o
sottoposto ad amministrazione fiduciaria o non
autonomo, o soggetto a qualsiasi limitazione di
sovranità.
Articolo 3
Ogni individuo ha diritto alla vita, alla
libertà ed alla sicurezza della propria persona.
Articolo 4
Nessun individuo potrà essere tenuto in
stato di schiavitù o di servitù; la schiavitù
e la tratta degli schiavi saranno proibite sotto
qualsiasi forma.
Articolo 5
Nessun individuo potrà essere sottoposto a
tortura o a trattamento o a punizione crudeli, inumani
o degradanti.
Articolo 6
Ogni individuo ha diritto, in ogni luogo, al
riconoscimento della sua personalità giuridica.
Articolo 7
Tutti sono eguali dinanzi alla legge e hanno
diritto, senza alcuna discriminazione, ad una eguale
tutela da parte della legge. Tutti hanno diritto ad
una eguale tutela contro ogni discriminazione che
violi la presente Dichiarazione come contro qualsiasi
incitamento a tale discriminazione.
Articolo 8
Ogni individuo ha diritto ad un'effettiva
possibilità di ricorso a competenti tribunali
contro atti che violino i diritti fondamentali a lui
riconosciuti dalla costituzione o dalla legge.
Articolo 9
Nessun individuo potrà essere
arbitrariamente arrestato, detenuto o esiliato.
Articolo 10
Ogni individuo ha diritto, in posizione di piena
uguaglianza, ad una equa e pubblica udienza davanti ad
un tribunale indipendente e imparziale, al fine della
determinazione dei suoi diritti e dei suoi doveri,
nonchè della fondatezza di ogni accusa penale che
gli venga rivolta.
Articolo 11
- Ogni individuo accusato di un reato è presunto innocente sino a che la sua colpevolezza
non sia stata provata legalmente in un pubblico
processo nel quale egli abbia avuto tutte le
garanzie necessarie per la sua difesa.
- Nessun individuo sarà condannato per un
comportamento commissivo od omissivo che, al
momento in cui sia stato perpetuato, non
costituisse reato secondo il diritto interno o
secondo il diritto internazionale. Non potrà
del pari essere inflitta alcuna pena superiore a
quella applicabile al momento in cui il reato sia
stato commesso.
Articolo 12
Nessun individuo potrà essere sottoposto ad
interferenze arbitrarie nella sua vita privata, nella
sua famiglia, nella sua casa, nella sua
corrispondenza, nè a lesione del suo onore e della
sua reputazione. Ogni individuo ha diritto ad essere
tutelato dalla legge contro tali interferenze o
lesioni.
Articolo 13
- Ogni individuo ha diritto alla libertà di
movimento e di residenza entro i confini di ogni
Stato.
- Ogni individuo ha diritto di lasciare qualsiasi
paese, incluso il proprio, e di ritornare nel
proprio paese.
Articolo 14
- Ogni individuo ha il diritto di cercare e di
godere in altri paesi asilo dalle persecuzioni.
- Questo diritto non potrà essere invocato
qualora l'individuo sia realmente ricercato per
reati non politici o per azioni contrarie ai fini
e ai principi delle Nazioni Unite.
Articolo 15
- Ogni individuo ha diritto ad una cittadinanza.
- Nessun individuo potrà essere
arbitrariamente privato della sua cittadinanza, nè del diritto di mutare cittadinanza.
Articolo 16
- Uomini e donne in età adatta hanno il
diritto di sposarsi e di fondare una famiglia,
senza alcuna limitazione di razza, cittadinanza o
religione. Essi hanno eguali diritti riguardo al
matrimonio, durante il matrimonio e all'atto del
suo scioglimento.
- Il matrimonio potrà essere concluso
soltanto con il libero e pieno consenso dei futuri
coniugi.
- La famiglia è il nucleo naturale e
fondamentale della società e ha diritto ad
essere protetta dalla società e dallo
Stato.
Articolo 17
- Ogni individuo ha il diritto ad avere una
proprietà sua personale o in comune con
altri.
- Nessun individuo potrà essere
arbitrariamente privato della sua proprietà .
Articolo 18
Ogni individuo ha diritto alla libertà di
pensiero, di coscienza e di religione; tale diritto
include la libertà di cambiare di religione o
di credo, e la libertà di manifestare,
isolatamente o in comune, e sia in pubblico che in
privato, la propria religione o il proprio credo
nell'insegnamento, nelle pratiche, nel culto e
nell'osservanza dei riti.
Articolo 19
Ogni individuo ha diritto alla libertà di
opinione e di espressione incluso il diritto di non
essere molestato per la propria opinione e quello di
cercare, ricevere e diffondere informazioni e idee
attraverso ogni mezzo e senza riguardo a frontiere.
Articolo 20
- Ogni individuo ha diritto alla libertà di
riunione e di associazione pacifica.
- Nessuno può essere costretto a far parte di
un'associazione.
Articolo 21
- Ogni individuo ha diritto di partecipare al
governo del proprio paese, sia direttamente, sia
attraverso rappresentanti liberamente scelti.
- Ogni individuo ha diritto di accedere in
condizioni di eguaglianza ai pubblici impieghi del
proprio paese.
- La volontà popolare è il fondamento
dell'autorità del governo; tale volontà
deve essere espressa attraverso periodiche e
veritiere elezioni, effettuate a suffragio
universale ed eguale, ed a voto segreto, o secondo
una procedura equivalente di libera votazione.
Articolo 22
Ogni individuo, in quanto membro della società,
ha diritto alla sicurezza sociale, nonchè alla
realizzazione attraverso lo sforzo nazionale e la
cooperazione internazionale ed in rapporto con
l'organizzazione e le risorse di ogni Stato, dei
diritti economici, sociali e culturali indispensabili
alla sua dignità ed al libero sviluppo della
sua personalità .
Articolo 23
- Ogni individuo ha diritto al lavoro, alla libera
scelta dell'impiego, a giuste e soddisfacenti
condizioni di lavoro ed alla protezione contro la
disoccupazione.
- Ogni individuo, senza discriminazione, ha
diritto ad eguale retribuzione per eguale lavoro.
- Ogni individuo che lavora ha diritto ad una
rimunerazione equa e soddisfacente che assicuri a
lui stesso e alla sua famiglia una esistenza
conforme alla dignità umana ed integrata,
se necessario, da altri mezzi di protezione
sociale.
- Ogni individuo ha diritto di fondare dei
sindacati e di aderirvi per la difesa dei propri
interessi.
Articolo 24
Ogni individuo ha diritto al riposo ed allo svago,
comprendendo in ciò una ragionevole limitazione
delle ore di lavoro e ferie periodiche retribuite.
Articolo 25
- Ogni individuo ha diritto ad un tenore di vita
sufficiente a garantire la salute e il benessere
proprio e della sua famiglia, con particolare
riguardo all'alimentazione, al vestiario,
all'abitazione, e alle cure mediche e ai servizi
sociali necessari; ed ha diritto alla sicurezza in
caso di disoccupazione, malattia, invalidità ,
vedovanza, vecchiaia o in altro caso di perdita di
mezzi di sussistenza per circostanze indipendenti
dalla sua volontà .
- La maternità e l'infanzia hanno diritto a
speciali cure ed assistenza. Tutti i bambini, nati
nel matrimonio o fuori di esso, devono godere
della stessa protezione sociale.
Articolo 26
- Ogni individuo ha diritto all'istruzione.
L'istruzione deve essere gratuita almeno per
quanto riguarda le classi elementari e
fondamentali. L'istruzione elementare deve essere
obbligatoria. L'istruzione tecnica e professionale
deve essere messa alla portata di tutti e
l'istruzione superiore deve essere egualmente
accessibile a tutti sulla base del merito.
- L'istruzione deve essere indirizzata al pieno
sviluppo della personalità umana ed al
rafforzamento del rispetto dei diritti umani e
delle libertà fondamentali. Essa deve
promuovere la comprensione, la tolleranza,
l'amicizia fra tutte le Nazioni, i gruppi razziali
e religiosi, e deve favorire l'opera delle Nazioni
Unite per il mantenimento della pace.
- I genitori hanno diritto di priorità
nella scelta del genere di istruzione da impartire
ai loro figli.
Articolo 27
- Ogni individuo ha diritto di prendere parte
liberamente alla vita culturale della comunità,
di godere delle arti e di partecipare al progresso
scientifico ed ai suoi benefici.
- Ogni individuo ha diritto alla protezione degli
interessi morali e materiali derivanti da ogni
produzione scientifica, letteraria e artistica di
cui egli sia autore.
Articolo 28
Ogni individuo ha diritto ad un ordine sociale e
internazionale nel quale i diritti e le libertà enunciati in questa Dichiarazione possano essere
pienamente realizzati.
Articolo 29
- Ogni individuo ha dei doveri verso la comunità , nella quale soltanto
è possibile il libero e pieno sviluppo della sua
personalità.
- Nell'esercizio dei suoi diritti e delle sue
libertà , ognuno deve essere sottoposto
soltanto a quelle limitazioni che sono stabilite
dalla legge per assicurare il riconoscimento e il
rispetto dei diritti e delle libertà degli
altri e per soddisfare le giuste esigenze della
morale, dell'ordine pubblico e del benessere
generale in una società democratica.
- Questi diritti e queste libertà non
possono in nessun caso essere esercitati in
contrasto con i fini e principi delle Nazioni
Unite.
Articolo 30
Nulla nella presente Dichiarazione può essere
interpretato nel senso di implicare un diritto di un
qualsiasi Stato, gruppo o persona di esercitare
un'attività
o di compiere un atto mirante alla distruzione di
alcuno dei diritti e delle libertà in essa enunciati.